Statuto-Centro Attività Musicali Aureliano

Statuto

STATUTO DEL CENTRO DI ATTIVITA’ MUSICALI AURELIANO
ARTICOLO 1: Dell’Associazione
E’ costituita, con sede in Roma un’Associazione culturale denominata “CENTRO DI ATTIVITA’ MUSICALI AURELIANO”.

ARTICOLO 2: Scopi dell’Associazione
L’Associazione ha lo scopo di promuovere un interesse musicale che affermando il valore educativo sociale e morale del “far musica insieme” si esplichi attraverso la pratica corale e strumentale.
L’associazione, per il raggiungimento dei suoi fini si propone in particolare di:
  1. promuovere l’impegno culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei vari settori della musica;
  2. organizzare manifestazioni, rassegne, mostre, corsi, concorsi, premi, concerti ed ogni iniziativa che si ispiri ai valori dell’Associazione;
  3. promuovere incontri, dibattiti, corsi di formazione, seminari ed altre iniziative particolarmente rivolte alla crescita culturale e sociale dei giovani.
L’Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.

ARTICOLO 3: Dei Soci
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, interessati alla realizzazione delle finalità di cui all’art.2, ne condividano lo spirito e gli ideali ed intendano collaborare al funzionamento dell’Associazione.
I Soci versano la quota associativa e il contributo annuale, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, necessari a garantire i sussidi per le attività musicali, corale e strumentale, e si impegnano ad osservare lo statuto dell’Associazione.
I Soci sono: Fondatori, Ordinari, Benemeriti ed Onorari.
Fondatori: Sono coloro i quali hanno partecipato all’atto costitutivo o hanno ideato l’Associazione o dato un rilevante e significativo ausilio nella fase precedente l’atto costitutivo. L’attribuzione della qualifica di socio fondatore dovrà risultare da un elenco nominativo approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Ordinari: Coloro che svolgono attività nell’ambito dell’Associazione, rappresentati dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale se minorenni.
Benemeriti: Coloro che hanno reso e rendono particolari servigi all’Associazione favorendone l’attività e lo sviluppo sia con la loro collaborazione sia con contribuiti materiali o di alto valore morale e sociale.
Onorari: Le personalità di riconosciuto valore artistico o culturale che con il loro appoggio morale e materiale conferiscono lustro all’Associazione.
I soci Benemeriti ed Onorari sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Decadono da Socio tutti coloro i quali dichiarino o dimostrino in modo inequivoco di non essere più interessati all’attività dell’Associazione o che non rispettino le norme statutarie e le decisioni assunte dai competenti organi dell’Associazione. Il socio decade inoltre per:
- cessazione dell’attività sociale;
- dimissioni volontarie;
- morosità;
La decadenza dei soci per ragioni diverse dalle dimissioni volontarie dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 4: Patrimonio Sociale
Per il raggiungimento dei propri scopi e finalità l’Associazione dispone del patrimonio sociale.
Il patrimonio è costituito da:
- le quote associative;
- le oblazioni volontarie dei soci;
- i proventi delle iniziative promosse dall’Associazione;
- le sovvenzioni e i contributi elargiti dallo Stato e dagli enti pubblici;
- i contributi, anche per sponsorizzazioni, le sovvenzioni, le donazioni, i lasciti ed ogni forma di liberalità da parte di persone fisiche o enti, elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio ovvero a ciò destinati in sede di relazione del bilancio sociale;
- i beni mobili di proprietà dell’Associazione;
- le rendite del patrimonio.

ARTICOLO 5: Esercizio Sociale e Bilancio
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio sociale, previo inventario da compilarsi entrambi con criteri di diligenza e oculata prudenza. Gli eventuali utili di bilancio saranno destinati al patrimonio per il raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 6: Organi Sociali
Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- Vice Presidente Vicario;
- Direttore Artistico.
Nel caso in cui lo richiedano specifiche disposizioni di legge o si ravvedano particolari esigenze potrà essere istituito il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche elettive hanno durate triennale con possibilità di rielezione e sono svolte a titolo gratuito.

ARTICOLO 7: L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea è convocata, su delibera del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o da chi ne esercita le funzioni, in locali anche diversi da dove ha sede l’Associazione, mediante avviso ai Soci apposto presso le sedi dell’Associazione o mediante comunicazione scritta da inviarsi anche via e-mail. L’avviso deve indicare l’ordine del giorno da trattare, il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché la data e l’ora dell’eventuale seconda convocazione.
L’Assemblea ordinaria ha luogo ogni quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione da almeno un quinto dei Soci in regola con il versamento delle quote sociali.
Hanno diritto alla partecipazione all’Assemblea e, quindi, al voto, i Soci in regola con il versamento delle quote sociali.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, qualunque sia l’oggetto all’ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei Soci presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti all’adunanza.
Essa approva il bilancio annuale, nomina il Consiglio di Amministrazione e delibera sugli altri oggetti riguardanti la gestione sociale e quanto altro le venga sottoposto dal Consiglio di Amministrazione. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe per un massimo di una per ogni Socio presente.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne esercita le funzioni anche su richiesta motivata di un quinto dei Soci in regola con il versamento delle quote sociali.
Essa è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei Soci presenti.
Essa delibera sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento anticipato dell’Associazione.
Può inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, conferire a personalità della cultura di chiara fama la presidenza onoraria dell’Associazione senza attribuzioni di oneri, diritti o facoltà connesse alla carica.
Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di due terzi dei Soci presenti.

ARTICOLO 8: Il Consiglio di Amministrazione
L’Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione che si compone da cinque a sette Consiglieri, tutti nominati dall’Assemblea dei Soci. Requisito per l’eleggibilità a Consigliere è l’anzianità di appartenenza all’Associazione di almeno tre anni.
Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Direttore Artistico.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare inoltre una Commissione Artistica su proposta del Direttore Artistico.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile; esso attua le direttive generali dell’Assemblea dei Soci, delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, promuove ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio di Amministrazione competono inoltre:
- l’assunzione di tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione;
- la istituzione di Comitati, Commissioni, Giunte ed organismi vari, funzionali alle finalità dell’Associazione;
- la elaborazione del regolamento interno, per l’attuazione del presente Statuto, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
- la proposizione all’Assemblea dei Soci delle modifiche allo Statuto sociale;
- l’adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci che non rispettano le norme del presente Statuto e del relativo Regolamento interno;
- la determinazione dell’importo della quota annuale dovuta dalle singole categorie dei Soci;
Il Consiglio di Amministrazione può nominare una Commissione Artistica con funzione consultiva per coadiuvare il Direttore Artistico nella definizione dell’attività artistica dell’Associazione e di ogni altra iniziativa didattica e artistica atta al conseguimento dello scopo sociale.

ARTICOLO 9: Il Presidente
Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti ed è il legale rappresentante della stessa. Presiede il Consiglio di Amministrazione e su deliberazione di questo convoca l’Assemblea dei Soci. Emana le disposizioni per la esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione; firma i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione; firma i mandati di pagamento relativi alle spese di carattere obbligatorio o che siano state deliberate dal Consiglio di Amministrazione; vigila sull’osservanza delle norme statutarie e su tutte le attività dell’Associazione;

ARTICOLO 10: Il Vice Presidente Vicario
Il Vice Presidente vicario, in caso di impedimento, dimissioni o assenza prolungata del Presidente, assume le funzioni del Presidente.

ARTICOLO 11: Il Direttore Artistico
Il Direttore Artistico programma e dirige tutta l’attività artistica dell’Associazione, anche avvalendosi dell’apporto della Commissione Artistica, se nominata, sottopone il calendario delle attività all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, che ne dovrà deliberare anche i relativi impegni di spesa.
Il Direttore Artistico, al fine di perseguire la migliore riuscita delle manifestazioni, vigila altresì sul livello qualitativo e sul grado di preparazione di esecutori ed interpreti.

ARTICOLO 12: Il Collegio dei Revisori
Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi, dei documenti delle scritture contabili, qualora obbligatorio per legge, sono demandati, se nominato, al Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri eletti dall’assemblea dei Soci.
I Revisori durano in carica tre anni.
Il Collegio dei Revisori predispone le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo che devono essere presentate all’Assemblea dei Soci unitamente ai bilanci predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13: Scioglimento e liquidazione
La durata dell’Associazione è fissata in anni settanta dalla data di costituzione.
Lo scioglimento di essa non potrà avvenire se non con una deliberazione di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
In caso di liquidazione il patrimonio sociale verrà devoluto ad altra associazione con attività analoghe o a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 14: Regolamento interno
Il funzionamento tecnico, amministrativo ed artistico dell’Associazione potrà essere disciplinato da un apposito Regolamento interno redatto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci.

ARTICOLO 15: Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del codice Civile.